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Difensore civico

di Renzo Segalla – sabato 06/02/10

 

    Questione di principio.

    Si permette che lo scrivente non è per nulla competente nella materia specifica.

    Difensore civico, di norma, è un dirigente, alto funzionario pubblico, previsto dallo statuto di alcune regioni, Provincia Autonoma di Bolzano e di Trento comprese, e comuni italiani, il quale ha il compito di  proteggere, con opportuni interventi,  i cittadini contro le disfunzioni dell’apparato burocratico (Se.per esempio vi siano incongruenze nell’approvazione del Piano urbano della mobilità (P.U.M.), con deliberazione Prot. n. 2 di data 27/01/2010or, là dove afferma”che il rapporto ambientale elaborato per il progetto preliminare del P.U.C (Masterplan, non obbligatorio e non vincolante) è stato elaborato in tal senso, non necessita pertanto elaborare una nuova valutazione ambientale strategica, facendone proprio il succitato rapporto ambientale;”  senza considerare soluzioni alternative, da comparare valutando i pro e i contro; quindi non esaustivo; tale scorciatoia di procedura appare non ammissibile, perché basata su presupposti invalidanti . E se, come accaduto, in un recente passato, si approvano deliberazioni sul piano urbano del traffico, non conformi alle finalità previste dalla normativa vigente, ove si prevede la costruzione di garage sotterraneo in prossimità di un pozzo di acqua potabile, come nel lato sud di piazza Mazzini, incompatibile)   

  Egli pertanto deve essere”super partes” neutrale e indipendente.  

 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni potere” Così recita l’articolo 104 della Costituzione della Repubblica italiana. E l’art.105 stabilisce:”Spettano al Consiglio superiore della magistratura…le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni..E ancora al 3° comma dell’art.106: “Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università…”

    Quanta attinenza abbiano questi principi con le funzioni del Difensore civico, lascio ai giuristi l’interpretazione e l’applicazione.

 Consta, tuttavia, che il cittadino amministrato può utilizzare nei confronti dell’amministrazione vari strumenti di tutela,

da quelli più tradizionali come il ricorso alla magistratura a quelli più recenti come il Difensore civico.

   Sta di fatto che il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa(TRGA), comunemente chiamato in tutto il resto d’Italia TAR, ha bocciato, a seguito di un ricorso, la nomina di Burgi Volgger a Difensore civico.  E per la Provincia di Bolzano, di fronte alla pesante sentenza, è stato giocoforza affrontare un nuovo disegno di legge sulla difesa civica, presentato da Dieter Steger, prevedendo una procedura pubblica più trasparente per la raccolta di candidature:  è stata così approvata una nuova legge, a larghissima maggioranza, quasi all’unanimità.

Non è passato un emendamento di Alessandro Urzì sull’alternanza etnica.     

   Di certo non si dovrebbe farne una “lottizzazione su base etnica che ha escluso sistematicamente candidati di altri gruppi linguistici in virtù del peso prevalente del gruppo linguistico tedesco in Consiglio provinciale di Bolzano””Da qui la proposta della rotazione al fine di garantire il diritto all’accesso a questa funzione da parte di tutti i gruppi linguistici, nel tempo”, presentata in un emendamento, poi ritirato, dal consigliere del Pdl, Alessandro Urzì, condiviso da tutto il gruppo italiano(Verdi compresi), cinque consiglieri, tranne i due del Pd, per evidente questione di schieramento, essendo essi in subordinazione e acquiescenza alla SVP.

   Il capo gruppo della Svp, Elmar Pichler Rolle”, ha sostenuto di aver voluto privilegiare la scelta di merito e di competenza, evitando di agganciare il Difensore civico alla logica di appartenenza linguistica”  Al che il consigliere Urzì ha replicato chiedendo: perché non si applica tale principio anche nell’assunzione di medici in ospedale? E verrebbe da aggiungere: perché non si applica tale principio nell’assunzione di dirigenti nell’amministrazione pubblica, per concorso pubblico, prescindendo dalla”proporzionale”?

   O almeno, nel caso specifico, a una rotazione, “congiunta al merito e competenza” e alla”bilinguità”?

   Negli altri casi, amministrativi e professionali(medico chirurgo per esempio) basterebbe soltanto il merito e la competenza, accertati con concorso pubblico.

   In tale modo di agire si vedono calpestati o quanto meno messi a repentaglio i diritti umani, variamente denominati”diritti inalienabili”, “diritti naturali” e “diritti dell’uomo”.

   La Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. ha reso universale, senza distinzione di razza, di religione e di sesso, il diritto alla libertà, alla giustizia, alla dignità e all’uguaglianza di tutto il genere umano dopo la tragedia della guerra globale con l’Olocausto e i sessanta milioni di morti, corrispondenti a tutti gli abitanti d’Italia.

   Oggi, però, l’avanzamento dei diritti umani porta con sé una lunga scia di”gemelli malvagi”; ai diritti universali si contrappongono le ideologie razziste e nazionaliste, della diversità e della differenza. Nel caso specifico della diversa”etnia”.

   Non si faccia pertanto di quanto accaduto in Consiglio provinciale una questione etnica(che richiama il deprecato nazionalismo), ma piuttosto una questione di diritto, così come i cittadini etero -etnici (italo -tedeschi o tedesco-italiani) hanno il diritto sacrosanto di essere riconosciti tali, per ragioni dignità e di uguaglianza, così come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.

 

Renzo Segalla

renzo.segalla@virgilio.it

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