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Elena D’Alessio: "Il bilinguismo in Alto Adige " Capitolo terzo:  3.3 La tutela della minoranza e lo Statuto di Autonomia
a cura di Carlo/Karl Berger – domenica 24/01/10  

Il Bilinguismo in Alto Adige/Südtirol     3.3

 

Seguito alle prime due punte (16 e 21 corr. m )

Con il cortese consenso dell’autrice abbiamo il piacere di sottoporre all’attenzione dei nostri lettori la  parte  3.3 dell’ nteressante studio sul “Bilinguismo in Alto Adige/Südtirol“, capitolo terzo della tesi di laurea in sociolinguistica di Elena D’Alessio / Università di Bologna, redatta - dopo intensi contatti col mondo altoatesino/sud-tirolese (anche con il ”Laboratoio Athesis”) e la consultazione dei media locali (es. Dolomiten).

 

Capitolo terzo3.3

 

La tutela della minoranza e lo Statuto di Autonomia

 

In modo molto approssimativo si possono riassumere le potenziali azioni/iniziative degli organi giuridici verso le minoranze in forme di tutela o di discriminazione, le quali indirizzano la convivenza tra maggioranza e minoranza verso processi opposti, disintegrativi (separatismo, discriminazione, segregazione, ecc.) o integrativi (uguaglianza di diritti, non-discriminazione, multiculturalità, pari opportunità, tutela delle peculiarità individuali, ecc.).

Tra le forme di tutela, quella positiva garantisce l'attribuzione di particolari diritti - definiti, in base ai vari punti di vista, come forme di azione positiva, di protezione positiva o ancora di diritto diseguale - che destinano 'speciali prerogative' ad un determinato soggetto, in questo caso il gruppo di minoranza etnico­-linguistica, considerato discriminabile, attraverso un trattamento preferenziale, che garantisca l'eliminazione di quei fattori che risultano di ostacolo al raggiungimento dei diritti fondamentali e alla stabilità di un'eguaglianza.

Tali diritti godono di legittimo status di norme di tutela positiva se rispondono a determinati caratteri fondamentali, quali la temporaneità, l'irretroattività, la fondatezza, la gradualità e la ragionevolezza (Ainis 1999: 359).

La politica 'linguistica in Alto Adige ha puntato alla regolamentazione del diritto linguistico attraverso specifiche misure di tutela nel tentativo di garantire la sopravvivenza della lingua e delle culture della minoranza tirolese; ha perciò promosso l'attuazione di due principi fondamentali: la facoltà di usare la propria lingua in tutti gli ambiti della vita sociale e il diritto a godere di un'educazione nella lingua materna (Cavagnoli 2002: 117).

Sul piano politico-istituzionale tali principi sono legittimati dallo Statuto di autonomia, nell'attuazione di un bilinguismo amministrativo, nel riconoscimento ufficiale delle lingue di minoranza, delle quali la pari importanza con la lingua nazionale è riconosciuta e garantita dalle autorità nell'ambito amministrativo locale; tale bilinguismo regola l'impiego di tali idiomi nella toponomastica, nella segnaletica, nella redazione bilingue dei documenti ufficiali e nel diritto di ogni cittadino di usare la propria madrelingua nelle comunicazioni e nel dialogo con le autorità giudiziarie e amministrative locali e di viverla nell'educazione e nella socializzazione.

L'aspetto principale della politica di tutela attuata in Alto Adige è da rintracciare ncl1a co-fusione di due forze co-determinantisi, principio di tutela e principio di autonomia, che in azione combinata - nella quale l'autonomia garantisce l'applicazione delle norme di tutela e, al contempo, il principio di tutela determina l'autonomia - hanno determinato ciò che si ritiene oggi il successo del modello altaatesino. Marko individua "i fattori cruciali di successo […]. nella garanzia internazionale del diritto di autodeterminazione interna, nella previsione legislativa delle reciproche sfere di competenza e nei reciproci controlli tra Stato e Provincia, nel reciproco riconoscimento e legittimazione dei gruppi etnico-linguistici tedesco e italiano come soggetti dotati di pari diritti e poteri" nella loro partecipazione effettiva alla gestione della cosa pubblica in condizione di reale eguaglianza e, non ultimo, nel correlato diritto degli stessi all'insegnamento nella propria madrelingua nelle scuole primarie e secondarie" (Marko 200 l: 959).

Le norme di tutela delle minoranze linguistiche nazionali (diritto linguistico) si sono fuse e intrecciate con provvedimenti per così dire 'socio-politici' (livello autonomistico-governativo), trovando le une legittimità negli altri e viceversa, in un meccanismo di reciprocità funzionale.

Tra i provvedimenti, la proporzionale etnica agisce, fin dalla fine degli anni Quaranta, come "particolare meccanismo in forza del quale l'ammissione a certi pubblici uffici, ovvero al godimento di particolari diritti, avviene non già sulla base dì un metodo di libera generale competitività tra tutti gli aspiranti, bensì in ragione di una suddivisione tra gruppi etnici dei posti o benefici disponibili, onde la competitività può avvenire solo all'interno di ognuna di dette suddivisioni e di ogni gruppo, e non già per l'intero delle cariche conferibili" (Polonioli-Bocchi 1995: 183).

 Quindi, nel tentativo di garantire l'eguaglianza, le pari opportunità e i pari diritti a tutti i cittadini e di salvaguardarne gli interessi e le specificità culturali ed etnico-linguistiche delle minoranze nazionali, la politica legislativa in Alto Adige si è avvalsa di misure di protezione positiva, che - attraverso l'offerta di un regime privilegiato alla minoranza linguistica tedescofila - ne ha garantito il “controllo” dell'impiego pubblico e indirettamente il predominio in alcuni settori socio-politici.


Altro aspetto particolare che combina la tutela del diritto linguistico e l'autonomia è il sistema scolastico, massimo esempio del cosiddetto '"separatismo linguistico" (Carrozza 1993: 162), che ha profondamente influito sull'attuale livello di bilinguismo della popolazione, determinando, tramite una convivenza "separata", la mancata bilingualizzazione della popolazione e compromettendo il naturale sviluppo socio-linguistico del territorio plurilingue e delle relazioni socio-comunicative tra i gruppi etnico-linguistici ivi coesistenti.

                                                                                                                      F.to  Elena D’Alessio

 

Pubblicazione in “Polis” a cura di          

 

 

Carlo/Karl Berger - laboratorio Athesis

ca.berger@libero.it

 

 

P.S.: Nelle due puntate precedenti siamo, purtroppo,  incorsi dell’increscioso errore di scambiare il nome della sign.ina D’Alessio con quello (erroneo) di Daddario. Anche abbiano scritto male Dalessio invece di, più correttamente, D’Alessio. Siamo ora subito intervenuti nei testi già pubblicati, i quali ora si presentano del tutto correttamente. Abbiamo già presentato le nostre scuse alla Signorina Elena e ci scusiamo per il lapsus anche con i nostri gentili lettori, i quali – se interessati ad una copia – possono ora rifarsi ai testi rettificati così come ora si presentano nel portale. C/K Berger

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